A.S.D  G.S. CORALLO SUB                      

                                     

Statuto

                                                                           ASD G.S. CORALLO SUB

Art. 1 – Costituzione

E’ costituita, per volonta dei soci, in data 25 luglio 2018, la nuova Associazione Sportiva Dilettantistica CORALLO SUB, che potrà altresì abbreviata con ASD G.S. CORALLO SUB che sostituirà con la variazione deliberata nella suddetta data in tutto e per tutto la precedente ragione sociale GS CORALLO SUB. L’Associazione ha sede in Alghero, non ha fini di lucro, indirizzi di carattere politico, ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili



Art. 2 – Finalità e scopi

L’Associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l’attività sportiva della pesca Sportiva, delle attività subacquee e del nuoto pinnato e, più in generale, di tutte le attività sportive riconosciute dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee, alla quale si affilia, compresa l'attività didattica.

A tale scopo l’Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline della FIPSAS anche in collaborazione con altre associazioni.

L’Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello Statuto e dei Regolamenti della FIPSAS e le deliberazioni di quest’ultima.

L’Associazione organizza e svolge anche programmi di formazione dei Soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi.



Art. 3 – Durata

L’Associazione avrà durata illimitata.





Art. 4 – Domanda di ammissione


  1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa.

i soci si dividono in tre categorie:

- soci effettivi ( pagano l'intera quota sociale)

- soci juniores (pagano il 50% della quota sociale)

- soci onorari ( esentati dal pagamento della quota sociale)

  1. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.

   3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno farne domanda.

   4. L’ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

   5. Il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla presentazione. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni.

   6. I soci onorari vengono nominati dal consiglio direttivo su proposta di almeno uno dei soci del direttivo




Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

  1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione.

  2. La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

  3. E’ esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall’art. 6, che ne comportano la perdita.

  4. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione.

5. L’anno finanziario ha inizio il 1 gennaio e finisce il 31 dicembre.

6. Per il rinnovo della qualifica di socio effettivo, la quota sociale deve essere versata entro e non oltre il 31 gennaio

7. Il nuovo socio una volta ammesso deve versare la quota associativa annuale entro 30 gg dalla

comunicazione di avvenuta ammissione in qualità di socio per intero in quanto non frazionabile.

8. Il socio minorenne partecipa alle assemblee senza diritto di voto.



Art. 6 – Decadenza dei soci

  1. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

  1. L’associato radiato non può essere più ammesso.



Art. 7 – Organi dell'Associazione

  1. Gli organi sociali sono:



Art. 8 – Assemblea

  1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.



Art. 9 – Compiti dell’assemblea

  1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l’approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull’attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l’elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell’assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile.

  2. L’assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l’assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell’art. 11.

  3. L'assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Associazione o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

  4. Rientrano inoltre, nelle competenze dell’assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 11:

  1. L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell’assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell’Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell’assemblea dei soci tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. E’ compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell’assemblea.



Art. 10 – Diritti di partecipazione

  1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota sociale.

  2. Il socio ha diritto a un voto

  3. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore di una sola delega.



Art. 11 – Convocazione

  1. La convocazione dell’assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporne l’ordine del giorno.

  2. In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

  3. La convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante comunicazione inviata via posta elettronica certificata dell’associazione ad un indirizzo di posta elettronica del singolo socio, comunicata in fase di prima iscrizione e avviso affisso all’albo dell’Associazione presso la sede della stessa, se disponibile, almeno 8 gg. prima della data stabilita. L'avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.



Art. 12 – Validità assembleare

  1. Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.

  2. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

  3. Le deliberazioni dell’assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.



Art. 13 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di sette, eletti dall’assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo viene eletto all’inizio di ogni quadriennio olimpico e rimane in carica per tutto il quadriennio, i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

  2. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

  3. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.

  4. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.



Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo

  1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

  2. redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea;

  3. fissare le date delle assemblea ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all’anno, e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

  4. redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sportiva e non, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;

  5. promuovere l’allestimento di attività agonistiche o ricreative, previamente approvate dall’assemblea;

  6. provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea.

  7. determinare l’importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all’assemblea dei soci;

  8. determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo operino per l’Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell’Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;

  9. adottare i provvedimenti di radiazione;

  10. curare l’ordinaria amministrazione e, con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l’Associazione;

  11. attuare le finalità previste dallo statuto.



Art. 15 – Convocazione Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.



Art. 16 – Dimissioni

  1. Qualora, nel corso dell’esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell'ultimo eletto.

  2. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

  3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

  4. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell’assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.



Art. 17 – Il Presidente

  1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante.

  2. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.

  3. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell’Associazione.

  4. Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.

  5. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall’elezione di quest’ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell’Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.



Art. 18 – Il Vice Presidente

  1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.



Art. 19 – Il Segretario

  1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.



Art. 20 – Incompatibilità ed esclusioni

  1. Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate.

  2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:



Art. 21 – Anno sociale

  1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.



Art. 22 – Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario

  1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.

  2. Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione.



Art. 23 – Patrimonio ed entrate

  1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione.

  2. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

  3. In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.



Art. 24 – Sezioni

  1. L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.



Art. 25 – Trasformazione

  1. L’assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell’Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n°. 50.



Art. 26 – Modifiche statuto

  1. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Art. 27 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci. Convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentato da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

  2. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà sentita l’autorità preposta in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.

  3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.



Art. 28 – Clausola Compromissoria

  1. Tutte le controversie insorgenti tre l’associazione ed i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n°. 3 arbitri due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati



  1. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con email o sms da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. Dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subìto il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

  2. L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 gg. Dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato,

  3. L’arbitrato avrà sede in Alghero, c/o la sede della ASD Corallo sub o luogo individuato dal direttivo ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.



Art. 29

1. Il presente statuto entra in vigore il 25 luglio 2018 e verrà custodito fra i documenti ufficiali del ASD GS CORALLO SUB, copia dello stesso sarà registrato presso ufficio delle entrate e sarà depositata copia presso la FIPSAS. Esso sostituisce in tutto e per tutto i precedenti.